Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società
CONSIGLIO D’EUROPA - (CETS NO. 199)
FARO, 27.X.2005
Firmata dall'Italia il 27 febbraio 2013
Traduzione non ufficiale in Italiano (leggi il testo ufficiale in inglese )
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione
Considerando che uno degli obiettivi del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta fra i suoi membri, allo scopo di salvaguardare e promuovere quegli ideali e principi, fondati sul rispetto dei diritti dell’uomo, della democrazia e dello stato di diritto, che costituiscono la loro eredità comune;
Riconoscendo la necessità di mettere la persona e i valori umani al centro di un’idea ampliata e interdisciplinare di eredità culturale;
Rimarcando il valore ed il potenziale di un’eredità culturale usata saggiamente come risorsa per lo sviluppo sostenibile e per la qualità della vita, in una società in costante evoluzione;
Riconoscendo che ogni persona ha il diritto, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui, ad interessarsi all’eredità culturale di propria scelta, in quanto parte del diritto a partecipare liberamente alla vita culturale, sancito dalla Dichiarazione universale delle Nazioni Unite dei diritti dell’uomo (1948) e garantito dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966);
Convinti della necessità di coinvolgere ogni individuo nel processo continuo di definizione e di gestione dell’eredità culturale;
Convinti della fondatezza dei principi di quelle politiche per il patrimonio culturale e delle iniziative educative che trattano equamente tutte le eredità culturali, promuovendo così il dialogo fra le culture e le religioni;
Richiamando i vari strumenti del Consiglio d’Europa, in particolare la Convenzione Culturale Europea (1954), la Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Architettonico d’Europa (1985), la
Convenzione Europea sulla protezione del Patrimonio Archeologico (rivista nel 1992) e la Convenzione Europea del Paesaggio (2000);
Convinti dell’importanza di creare un quadro di riferimento pan-europeo per la cooperazione che favorisca il processo dinamico di attuazione di questi principi;
Hanno convenuto quanto segue:
Parte I: Obiettivi, definizioni e principi
Articolo 1 - Obiettivi della Convenzione
Le Parti della presente Convenzione convengono nel:
a. riconoscere che il diritto all’eredità culturale è inerente al diritto a partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;
b. riconoscere una responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell’eredità culturale;
c. sottolineare che la conservazione dell’eredità culturale, ed il suo uso sostenibile, hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita;
d. prendere le misure necessarie per applicare le disposizioni di questa Convenzione riguardo:
- al ruolo dell’eredità culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo sostenibile e nella promozione della diversità culturale;
- a una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici,istituzionali e privati coinvolti.
Articolo 2 - Definizioni
Per gli scopi di questa Convenzione,
a. l’eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato del l’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi;
b. una comunità di eredità è costituita da un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future.
Articolo 3 - Eredità comune dell’Europa
Le Parti convengono nel promuovere la comprensione dell’eredità comune dell’Europa, che consiste in:
a. tutte le forme di eredità culturale in Europa che costituiscono, nel loro insieme, una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività; e,
b. gli ideali, i principi e i valori, derivati dall’esperienza ottenuta grazie al progresso e facendo tesoro dei conflitti passati, che promuovono lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell’uomo, la democrazia e lo Stato di diritto.
Articolo 4 - Diritti e responsabilità concernenti l’eredità culturale
Le Parti riconoscono che:
a. chiunque, da solo o collettivamente, ha diritto a trarre beneficio dall’eredità culturale e a contribuire al suo arricchimento;
b. chiunque, da solo o collettivamente, ha la responsabilità di rispettare parimenti la propria e l’altrui eredità culturale e, di conseguenza, l’eredità comune dell’Europa;
c. l’esercizio del diritto all’eredità culturale può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la protezione dell’interesse pubblico e degli altrui diritti e libertà.
Articolo 5 - Leggi e politiche sull’eredità culturale
Le Parti si impegnano a:
a. riconoscere l’interesse pubblico associato agli elementi dell’eredità culturale, in conformità con la loro importanza per la società;
b. mettere in luce il valore dell’eredità culturale attraverso la sua identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione;
c. assicurare che, nel contesto dell’ordinamento giuridico specifico di ogni Parte, esistano le disposizioni legislative per esercitare il diritto all’eredità culturale, come definito nell’articolo 4;
d. favorire un clima economico e sociale che sostenga la partecipazione alle attività inerenti l’eredità culturale;
e. promuovere la protezione dell’eredità culturale, quale elemento centrale di obiettivi che si rafforzano reciprocamente: lo sviluppo sostenibile, la diversità culturale e la creatività contemporanea;
f. riconoscere il valore dell’eredità culturale sita nei territori che ricadono sotto la propria giurisdizione, indipendentemente dalla sua origine;
g. formulare strategie integrate per facilitare l’esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 6 - Effetti della Convenzione
Nessuna misura di questa Convenzione potrà in alcun modo essere interpretata al fine di:
a. limitare o mettere in pericolo i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che possono essere salvaguardate dagli strumenti internazionali, in particolare, dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo e dalla Convenzione per la protezione dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali;
b. influenzare disposizioni più favorevoli riguardo all’eredità culturale e all’ambiente, contenute in altri strumenti giuridici nazionali o internazionali;
c. generare diritti immediatamente suscettibili di diretta applicabilità.
Parte II: Il contributo dell’eredità culturale alla società e allo sviluppo umano
Articolo 7 - Eredità culturale e dialogo
Le Parti si impegnano, attraverso autorità pubbliche ed altri enti competenti a:
a. incoraggiare la riflessione sull’etica e sui metodi di presentazione dell’eredità culturale, così come il rispetto per la diversità delle interpretazioni;
b. stabilire i procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove valori tra loro contraddittori siano attribuiti alla stessa eredità culturale da comunità diverse;
c. sviluppare la conoscenza dell’eredità culturale come risorsa per facilitare la coesistenza pacifica, attraverso la promozione della fiducia e della comprensione reciproca, in un’ottica di risoluzione e di prevenzione dei conflitti;
d. integrare questi approcci in tutti gli aspetti dell’educazione e della formazione permanente.
Articolo 8 - Ambiente, eredità e qualità della vita
Le Parti si impegnano a utilizzare tutte le dimensioni dell’eredità culturale nell’ambiente culturale per:
a. arricchire i processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di pianificazione dell’uso del territorio, ricorrendo, ove necessario, a valutazioni di impatto sull’eredità culturale e adottando strategie di mitigazione dei danni;
b. promuovere un approccio integrato alle politiche che riguardano la diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica al fine di ottenere un equilibrio fra questi elementi;
c. rafforzare la coesione sociale promuovendo il senso di responsabilità condivisa nei confronti dei luoghi di vita delle popolazioni;
d. promuovere l’obiettivo della qualità nelle modificazioni contemporanee dell’ambiente senza mettere in pericolo i suoi valori culturali.
Articolo 9 - Uso sostenibile dell’eredità culturale
Al fine di rendere sostenibile l’eredità culturale, le Parti si impegnano a:
a. promuovere il rispetto per l’integrità dell’eredità culturale, assicurando che le decisioni riguardo alle modifiche siano basate sulla comprensione dei valori culturali ad essa connessi;
b. definire e promuovere principi per la gestione sostenibile e per incoraggiare la manutenzione;
c. accertarsi che tutte le regolamentazioni tecniche generali tengano conto dei requisiti specifici di conservazione dell’eredità culturale;
d. promuovere l’uso dei materiali, delle tecniche e delle professionalità basati sulla tradizione, ed esplorarne il potenziale per le applicazioni contemporanee;
e. promuovere l’alta qualità degli interventi attraverso sistemi di qualifica e accreditamento professionali per gli individui, le imprese e le istituzioni.
Articolo 10 – Eredità culturale e attività economica
Per utilizzare pienamente il potenziale dell’eredità culturale come fattore nello sviluppo economico sostenibile, le Parti si impegnano a:
a. accrescere la consapevolezza del potenziale economico dell’eredità culturale e utilizzarlo;
b. considerare il carattere specifico e gli interessi dell’eredità culturale nel pianificare le politiche economiche; e
c. accertarsi che queste politiche rispettino l’integrità dell’eredità culturale senza comprometterne i valori intrinseci.
Parte III: Responsabilità condivisa nei confronti dell’eredità culturale e partecipazione del pubblico
Articolo 11 – Organizzazione delle responsabilità pubbliche in materia di eredità culturale
Nella gestione dell’eredità culturale, le Parti si impegnano a:
1. promuovere un approccio integrato e bene informato da parte delle istituzioni pubbliche in tutti i settori e a tutti i livelli;
2. sviluppare un quadro giuridico, finanziario e professionale che permetta l’azione congiunta di autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile;
3. sviluppare metodi innovativi affinché le autorità pubbliche cooperino con altri attori;
4. rispettare e incoraggiare iniziative volontarie che integrino i ruoli delle autorità pubbliche;
5. incoraggiare organizzazioni non governative interessate alla conservazione dell’eredità ad agire nell’interesse pubblico.
Articolo 12 - Accesso all’eredità culturale e partecipazione democratica
Le Parti si impegnano a:
a. incoraggiare ciascuno a partecipare:
- al processo di identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione dell’eredità culturale;
- alla riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunità e sulle sfideche l’eredità culturale rappresenta;
b. prendere in considerazione il valore attribuito da ogni comunità patrimoniale all’eredità culturale in cui si identifica;
c. riconoscere il ruolo delle organizzazioni di volontariato, sia come partner nelle attività, sia come portatori di critica costruttiva nei confronti delle politiche per l’eredità culturale;
d. promuovere azioni per migliorare l’accesso all’eredità culturale, in particolare per i giovani e le persone svantaggiate, al fine di aumentare la consapevolezza sul suo valore, sulla necessità di conservarlo e preservarlo e sui benefici che ne possono derivare.
Articolo 13 - Eredità culturale e conoscenza
Le Parti si impegnano a:
a. facilitare l’inserimento della dimensione dell’eredità culturale in tutti i livelli di formazione, non necessariamente come argomento di studio specifico, ma come fonte feconda anche per altri ambiti di studio;
b. rafforzare il collegamento fra la formazione nell’ambito dell’eredità culturale e la formazione professionale;
c. incoraggiare la ricerca interdisciplinare sull’eredità culturale, sulle comunità di eredità, sull’ambiente e sulle loro interrelazioni;
d. incoraggiare la formazione professionale continua e lo scambio di conoscenze e competenze, sia all’interno che fuori dal sistema educativo.
Articolo 14 – Eredità culturale e società dell’informazione
Le Parti si impegnano a sviluppare l’utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l’accesso all’eredità culturale e ai benefici che ne derivano:
a. potenziando le iniziative che promuovano la qualità dei contenuti e si impegnano a tutelare la diversità linguistica e culturale nella società dell’informazione;
b. favorendo standard internazionali per lo studio, la conservazione, la valorizzazione e la protezione dell’eredità culturale, combattendo nel contempo il traffico illecito dei beni culturali;
c. adoperandosi per abbattere gli ostacoli che limitano l’accesso alle informazioni sull’eredità culturale, specialmente a fini educativi, proteggendo nel contempo i diritti di proprietà intellettuale;
d. riconoscendo che la creazione di contenuti digitali relativi all’eredità culturale non dovrebbe pregiudicare la conservazione dell’eredità culturale attuale.
Parte IV: Controllo e cooperazione
Articolo 15 - Impegni delle Parti
Le Parti si impegnano:
a. a sviluppare, attraverso il Consiglio d’Europa, un esercizio di monitoraggio sulla legislazione, le politiche e le pratiche riguardanti l’eredità culturale, coerente con i principi stabiliti dalla presente Convenzione;
b. a curare, sviluppare e aggiornare un sistema informativo comune, accessibile al pubblico, che faciliti la valutazione di come ogni Parte rispetta gli impegni derivanti dalla presente Convenzione.
Articolo 16 - Meccanismo di monitoraggio
a. il comitato dei Ministri, in conformità all’articolo 17 dello statuto del Consiglio d’Europa, nominerà un comitato apposito o indicherà un comitato già esistente al fine di monitorare l’applicazione della Convenzione, il quale sarà autorizzato a definire le modalità di svolgimento della sua missione;
b. Il comitato così designato dovrà:
- stabilire delle norme di procedura quando necessarie;
- gestire il sistema informativo comune di cui all’articolo 15, mantenendo la supervisione sulle modalità di attuazione di ciascun impegno legato alla presente Convenzione;
- fornire un parere consultivo, su richiesta di una o più Parti, su ognidomanda concernente l’interpretazione della Convenzione, prendendo in considerazione tutti gli strumenti giuridici del Consiglio di Europa;
- su iniziativa di una o più Parti, intraprendere la valutazione di ogniaspetto dell’applicazione da parte loro della Convenzione;
- promuovere l’applicazione trans-settoriale della Convenzione, collaborando con altri comitati e partecipando ad altre iniziative del Consiglio d’Europa;
- riferire al Comitato dei Ministri sulle proprie attività.
Il comitato può far partecipare ai suoi lavori esperti e osservatori.
Articolo 17 - Cooperazione nei seguiti
Le Parti si impegnano a cooperare le une con le altre ed attraverso il Consiglio d’Europa nel perseguire gli obiettivi ed i principi di questa Convenzione, e in particolare a promuovere il riconoscimento dell’eredità comune europea:
a. mettendo in opera strategie di collaborazione, in risposta alle priorità identificate attraverso il processo di monitoraggio;
b. promuovendo attività multilaterali e transfrontaliere, e sviluppando reti di per la cooperazione regionale al fine di attuare queste strategie;
c. scambiando, sviluppando, codificando e garantendo la diffusione di buone prassi;
d. informando l’opinione pubblica sugli obiettivi e l’esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione
Tutte le Parti possono, previo mutuo accordo, sottoscrivere accordi finanziari per facilitare la cooperazione internazionale.
Parte V: Clausole finali
Articolo 18 - La firma e l’entrata in vigore
a. questa Convenzione è aperta alla firma da parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa.
b. essa sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dovranno essere depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
c. la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, in conformità con le disposizioni del paragrafo precedente.
d. per ogni Stato firmatario che successivamente esprima il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data di deposito dello strumento della ratifica, accettazione o approvazione.
Articolo 19 - Adesione
a. Dopo l’entrata in vigore di questa Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa e l’Unione europea ad aderire alla Convenzione tramite una decisione presa dalla maggioranza prevista nell’articolo 20.d dello statuto del Consiglio d’Europa all’unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti aventi diritto a sedere nel Comitato dei Ministri.
b. Per ogni Stato aderente, o per l’Unione Europea in caso di adesione, questa Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio di Europa.
Articolo 20 - Applicazione territoriale
a. Ogni Stato può, al momento della firma o all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori in cui si applica la presente Convenzione.
b. Ogni Stato, in qualsiasi data successiva, può, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione di questa Convenzione a qualunque altro territorio specificato nella dichiarazione. Nei confronti di detto territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data del ricevimento di tale dichiarazione da parte del Segretario Generale.
c. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà, rispetto a qualunque territorio specificato in tale dichiarazione, essere ritirata tramite notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di sei mesi successivi alla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 21 – Denuncia
a. Ogni Parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
b. Tale denuncia diventerà effettiva il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi successivi alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 22 - Emendamenti
a. Ogni Parte, ed il comitato di cui all’articolo 16, possono proporre emendamenti alla presente Convenzione.
b. Ogni proposta di emendamento sarà notificata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che la comunicherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alle altre Parti ed ad ogni Stato non membro e all’Unione europea invitati ad aderire a questa
Convenzione in conformità con le disposizioni dell’articolo 19.
c. Il comitato esaminerà ogni emendamento proposto e presenterà il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei rappresentanti dei partecipanti al comitato dei Ministri per l’approvazione. A seguito dell’approvazione del Comitato dei Ministri, in base alla maggioranza prevista dall’articolo 20 dello statuto del Consiglio d’Europa e con voto all’unanimità degli Stati Parti aventi diritto a sedere nel Comitato dei Ministri, il testo sarà spedito alle Parti per accettazione.
d. Ogni emendamento entrerà in vigore, nei confronti delle Parti che lo abbiano accettato, il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa abbia informato il Segretario Generale della loro accettazione. Per ogni Parte che la accetti in seguito, tale emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui detta Parte abbia informato il Segretario Generale della relativa accettazione.
Articolo 23 - Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, ad ogni Stato che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione e all’Unione Europea che abbia aderito o sia stata invitata ad aderire, riguardo:
a. ogni firma;
b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
c. ogni data di entrata in vigore di questa Convenzione in conformità con le disposizioni degli articoli 18, 19 e 20;
d. ogni emendamento proposto alla presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell’articolo 22, così come la relativa data in cui l’emendamento entrerà in vigore;
e. qualsiasi altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione concernente questa Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato questa Convenzione.
Fatto a Faro, il ventisette ottobre 2005, in inglese ed in francese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme ad ogni Stato membro del Consiglio d’Europa, nonché a ogni Stato o all’Unione europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.